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KS impianti fotovoltaici

Lo scambio sul posto

Con il termine “scambio sul posto” si intende il servizio erogato dal gestore di rete locale consistente nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete, ed è valido per Impianti fino a 20kW.

Se il saldo di un dato anno risulta maggiore di zero viene riportato a credito per la compensazione in energia di un eventuale saldo negativo relativo all’anno successivo. Il saldo positivo di un anno può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 anni.

Lo scambio sul posto manifesta appieno i vantaggi per i soggetto responsabile quando mediamente ed annualmente il consumo di energia elettrica risulti pari o superiore alla produzione; in caso contrario conviene vendere l’energia elettrica immessa in rete. Con tale servizio viene altresì consentito di utilizzare la rete elettrica a bassa tensione come sistema di accumulo, immettendo l’energia prodotta nelle ore di insolazione in eccesso rispetto ai propri consumi e prelevando nelle ore di scarsa o nulla insolazione l’energia necessaria per i propri consumi. Si sottolinea che lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia.

Tipologie di Incentivi

Nell’ambito dei sistemi fotovoltaici e degli incentivi ad essi connessi si distinguono due tipologie di incentivi: l’incentivo sull’investimento iniziale e l’incentivo sulla tariffa. Il primo prevede un sussidio iniziale che va a coprire una parte dell’importo dell’investimento necessario alla realizzazione dell’investimento; il secondo prevede un incremento del prezzo pagato per l’energia prodotta rispetto alle tariffe per l’energia abitualmente consumata. Quest’ultimo tipo di incentivo interessa in generale un periodo di medio-lungo termine e spinge anche il responsabile dell’impianto ad un maggior controllo sull’efficienza dell’impianto stesso, al fine di mantenere alto il livello di produzione di energia.

Che cosa è lo ”scambio sul posto”?

Attraverso la Delibera n. 28/06 l’Autorità per l’energia elettrica definisce le “Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da Impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”. Ovvero definisce le regole attraverso cui viene regolamentato un contratto di scambio energetico tra il gestore della rete ed il produttore di energia rinnovabile. In sostanza la delibera definisce che l’energia prodotta attraverso fonte rinnovabile e ceduta al gestore della rete verrà scontata sui consumi del produttore medesimo. Facendo un esempio, una famiglia che attraverso il suo impianto fotovoltaico cede alla rete 3Kwh non pagherà al gestore 3Kwh assorbiti dalla rete.

Come si coniuga il “conto energia” con lo “scambio sul posto”?

L’Articolo 8 del decreto attuativo del conto energia definisce che; “ … la disciplina dello scambio sul posto continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffe incentivante … I benefici dello scambio sul posto sono aggiuntivi rispetto alle tariffe del conto energia".

Ciò significa che oltre alle tariffe incentivanti il produttore ha diritto ad uno sconto sulla propria bolletta pari al valore di energia prodotta per la tariffa applicata dal gestore. Inoltre, anche che dopo i venti anni in cui il produttore cederà l’energia prodotta alle tariffe incentivanti definite nel decreto del conto energia il produttore di energia rinnovabile potrà usufruire dello “scambio sul posto”. Questo tutela il produttore dalle variazioni del prezzo dell’energia definite dal mercato energetico anche dopo i venti anni a regime conto energia per tutta la vita dell’impianto (25/30 anni).